[il giuslavorista #Alleva fa il punto sulla vicenda] #Art18, attenti alle false mediazioni - http://ilmanifesto.info/articol...
Oct 4, 2014
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Franka®
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«(...) il divieto di licenziamento discriminatorio è, sì, un principio sacrosanto, ma ha pochissima rilevanza pratica, perché dimostrare il motivo discriminatorio è onere del lavoratore, e la dimostrazione risulta, in concreto, quasi impossibile [*], tanto più che una larga corrente giurisprudenziale pretende che il motivo discriminatorio sia «unico» (rendendo doppiamente ardua quella «prova diabolica»).
La vera efficacia «antidiscriminatoria» è, invece, quella connessa all’onere del datore di lavoro di provare comunque che il licenziamento si fonda su un giustificato motivo, oggettivo o soggettivo.
Bisogna capire lo schema logico-giuridico: il licenziamento deve indicare obbligatoriamente un motivo soggettivo o oggettivo e, dunque, il datore di lavoro Caio indica tale motivo.
Il lavoratore Tizio impugna il licenziamento, non solo perché ingiustificato, ma anzitutto – afferma Tizio – perché dovuto in realtà a discriminazione politica e/o sindacale. Tuttavia, Tizio non riesce poi a comprovare quell’intento discriminatorio, ma poiché neanche il datore Caio riesce, da parte sua, a dimostrare che il licenziamento è giustificato da un motivo disciplinare o economico– produttivo, il licenziamento è comunque annullato e Tizio viene reintegrato.
Se si toglie questa seconda parte, e si consente che il datore, che non dimostra il giustificato motivo, se la cavi con un risarcimento monetario, il reintegro e l’art. 18 in pratica non esistono più. Così la pretesa «abolizionista» di Renzi si realizza non in parte, ma in realtà al cento per cento». [*] http://ilmanifesto.info/i-tre-m...
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(questo è per tutti quelli del «ma nessuno ha mai pensato di toccare la reintegrazione in caso di licenziamento discriminatorio!» - Come se fosse semplice provarlo...)
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Up di #cambiareverso
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